I coniugi possono stabilire un assegno di mantenimento periodico anche nella procedura di separazione e divorzio dinanzi al sindaco. Lo dice il Consiglio di Stato.

Pubblicato: Venerdì, 04 Novembre 2016 17:44 - Categoria: Giurisprudenza

Con la sentenza n. 4478/2016, pubblicata il 26.10.2016, il Consiglio di Stato ha stabilito che i coniugi (che si separano, divorziano e/o modificano le condizioni di separazione o di divorzio dinanzi al sindaco quale ufficiale dello stato civile, attraverso la procedura disciplinata dall’art. 12 del d.l. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014) possono inserire nel loro accordo la clausola relativa alla corresponsione di un assegno periodico a carico di uno e a favore dell’altro. Non rientra infatti questa clausola tra i “patti di trasferimento patrimoniale” espressamente esclusi dal comma 3 dell’art. 12 predetto.

Al procedimento previsto dall’art. 12 citato possono accedere solo i coniugi che non hanno figli minorenni, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti. Essi possono conseguire il mutamento dello status attraverso una dichiarazione congiunta resa personalmente dinanzi all’ufficiale dello stato civile, purché la confermino dopo che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla prima dichiarazione. Con tale procedura i coniugi possono anche modificare le condizioni della separazione o del divorzio pregressi ed in tal caso conseguono immediatamente l’effetto, non essendo necessaria una loro successiva conferma.

In pratica le parti manifestano la volontà di separarsi, di divorziare, di far cessare gli effetti civili del matrimonio ovvero di modificare il loro precedente assetto, sulla base di “condizioni” tra loro concordate. L’ufficiale dello stato civile acquisisce le dichiarazioni e l’accordo ed invita le parti a comparire nuovamente davanti a sé (non prima di trenta giorni) per confermare la loro volontà (ciò come detto non vale per le modifiche). Se segue la conferma, l’accordo raggiunto “tiene luogo” (e cioè ha gli stessi effetti giuridici) del provvedimento giudiziale che definisce i procedimenti di separazione, di divorzio, di cessazione degli effetti civili del matrimonio (e di modifica di precedenti condizioni). L’assistenza dell’avvocato qui non è obbligatoria ma solo facoltativa.

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